Matrimonio e unioni civili: quale legislazione per il futuro del Paese?
Con Francesco Belletti (Presidente Nazionale Forum Famiglie), Ursula Basset (Università Cattolica di Argentina), Giovanni Doria (Ordinario Diritto Civile Università di Roma Tor Vergata) e Emanuele Bilotti (Università Europea di Roma).
Presenta Mimmo Muolo (giornalista, Avvenire)
Anche nel nostro ordinamento il matrimonio, nella sua struttura fondamentale, è oggetto di una speciale protezione costituzionale. Negli ultimi anni la Corte costituzionale ha avuto modo di ribadire più volte che della struttura fondamentale del matrimonio fa parte anche la diversità di sesso dei coniugi.
La stessa Corte ha peraltro affermato che il diritto di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone il riconoscimento giuridico, spetta anche alle persone omosessuali. La Corte non ha però precisato alcunché sulle modalità concrete di questo riconoscimento, lasciando al legislatore ordinario il compito di determinarle.
Si tratta allora di capire quale forma di riconoscimento giuridico delle unioni tra persone dello stesso sesso sia davvero rispettosa della legalità costituzionale. Il dibattito in corso sull’argomento nella società civile e nelle aule parlamentari non sembra sempre riuscito a mettere adeguatamente a fuoco il vero nodo problematico da sciogliere: se cioè anche le unioni tra persone dello stesso, non diversamente da quel che avviene nel caso del rapporto coniugale, possano essere riconosciute dall’ordinamento dando rilevanza al profilo della dedizione sessuale esclusiva o se a venire in considerazione non debba essere piuttosto il solo dato della reciproca assistenza materiale, e dunque degli affidamenti che si creano nell’ambito di certi rapporti solidali e delle responsabilità che ne conseguono.
Per sciogliere adeguatamente questa alternativa in un senso o nell’altro è però necessario chiarire preliminarmente perché mai, nel caso del matrimonio, il diritto, in via del tutto eccezionale, dia rilevanza alla volontà del singolo di limitare la propria libertà di autodeterminarsi nella sfera sessuale e affettiva.
Perché mai un profilo così intimo della vita di ciascuno assume rilevanza per l’ordinamento giuridico, e dunque per la generalità dei consociati? Qual è l’interesse della comunità in ragione del quale, con la promessa matrimoniale, uno spazio di libertà è compresso da una situazione giuridica di necessità? E un qualche interesse generale ricorre forse anche nel caso delle unioni tra persone dello stesso sesso? È anche su questi interrogativi che si ritiene opportuno avviare una riflessione.